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PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D'IMMIGRAZIONE PER L'ANNO 1996


Fondazione Migrantes - Osservatorio immigrazione 3/97


Art. 1
Per il 1996 sono ammessi in Italia, ai sensi dell´art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:
a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro ai sensi e alle condizioni stabilite dell´art. 8 della legge n.943/86, purchi il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;
b) cittadini non comunitari ai sensi e alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per quanto riguarda lo svolgimento di lavori di carattere stagionale;
c) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi, previo accertamento delle condizioni previste dell´art. 4 della legge n. 943/1986 e, per altre categorie di cittadini di paesi non comunitari, alle condizioni previste dall´art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

Art. 2
Gli ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari sono fissati in 10.000 per lavoro a tempo indeterminato e in 13.000 per lavoro a tempo determinato.
Essi saranno regolati in funzione dell´accertamento dell´indisponibilità di offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il lavoro domestico e quello non qualificato.

Art. 3
Tali limiti potranno essere aggiornati principalmente per lavoro a tempo determinato alla scadenza del secondo e del terzo quadrimestre del 1996 sulla base delle indicazioni quantitative, qualitative e di ripartizione territoriale, fornite dal Ministero del lavoro entro il 10 aprile e il 10 settembre...

Art. 4
Analogamente, tali limiti potranno essere aggiornati in funzione delle intese specifiche raggiunte, principalmente per gli ingressi per lavoro a tempo determinato o raccordati a iniziative di formazione professionale, nell´ambito di accordi bilaterali o multilaterali, che saranno stipulati in materia di cooperazione in campo migratorio con i paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale...

Art. 5
I Ministeri dell´interno e del lavoro, d´intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amminstrativa il rilascio di permessi temporanei di soggiorno abilitanti anche allo svolgimento di attività di lavoro e di studio, a cittadini extracomunitari di cui sia stato deciso l´accoglimento per ragioni umanitarie.

Art. 6.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi dell´attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, prevista dell´art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e delle analoghe Consulte istituite a livello regionale, l´acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extracomunitari.