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4) Tutela della famiglia e dei minori

Fondazione Migrantes

Per un piu´ pieno raggiungimento degli obiettivi gia´ evidentemente perseguiti nella definizione del disegno di legge, sembrano raccomandabili le modifiche seguenti.

- Chiarire, coerentemente con le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, che il diritto a mantenere o ricostituire l´unita´ familiare con familiari stranieri (art. 27) e´ garantito anche allo straniero rifugiato. Riconoscere poi il diritto al ricongiungimento anche ai titolari di permesso per asilo umanitario (condizione analoga per molti aspetti a quella del rifugiato), per studio (e´ facile che il borsista universitario straniero sia gia´ sposato e, in ogni caso, resterebbe salvo il requisito relativo alla disponibilita´ di reddito) e per motivi religiosi (si pensi, ad esempio, ai Pastori protestanti; ma interessa, per i genitori a carico, anche i Religiosi cattolici).


- Consentire anche per il titolare di permesso per motivi religiosi o per studio la possibilita´ di ingresso dei familiari al seguito, condizionato al soddisfacimento dei requisiti relativi a reddito e alloggio. Stabilire inoltre che i familiari al seguito del richiedente asilo siano protetti dal respingimento nello stesso modo in cui e´ protetto il richiedente stesso.


- Estendere la possibilita´ di coesione familiare "sul posto" (art. 28) al familiare di cittadino italiano o comunitario o di cittadino straniero avente diritto al ricongiungimento, senza limitazioni relative al tipo di permesso di soggiorno originariamente posseduto, ne´ - quando si tratti di familiare di cittadino italiano o comunitario - alla durata del soggiorno pregresso, ferma restando la necessita´ di dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente richiesti; in caso contrario, il familiare sarebbe inutilmente costretto - per godere del diritto all´unita´ familiare - a tornare nel proprio Paese, aspettare il nulla-osta al ricongiungimento e rientrare in Italia; per i familiari di cittadini italiani o comunitari, poi, qualunque restrizione contrasterebbe con l´assenza di particolari condizioni in relazione all´ingresso al seguito (articolo 27, comma 5). Prescindere inoltre, ai fini della coesione sul posto di familiari di rifugiati, dalla regolarita´ della posizione in relazione al soggiorno, in considerazione della loro particolare condizione.


- Stabilire che il Tribunale per i minorenni intervenga (art. 29) anche quando l´espulsione riguardi il genitore, il tutore o l´affidatario di un minore, consentendo cosi´ (coerentemente con quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo) che si deroghi alle norme sulle espulsioni quando cio´ risulti conforme all´interesse del minore.